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Patente a punti nuove regole dal 1° ottobre

Dal 1° ottobre 2024 diviene obbligatorio, per le aziende impegnate in cantieri temporanei e mobili (anche se con sede Ue o extra Ue), il possesso di una patente a punti per la sicurezza (art. 29, comma 19 del D.L 19/2024, convertito con Legge 56/2024) per tutti quei lavori edili o di ingegneria civile elencati nell’ All. X del D.Lgs. n.81/2008

Il decreto attuativo definitivamente approvato ed in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ha disciplinato le modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente, le procedure per la sospensione cautelare in caso di infortuni gravi e i criteri per l’attribuzione, l’incremento e il recupero dei crediti.

L’obbligo di possesso della patente riguarda non solo tutte le imprese edili, incluse quelle artigiane, ma anche tutte le aziende che operano in specifiche fasi lavorative all’interno dei cantieri, come ad esempio impiantisti elettrici e termoidraulici, serramentisti, fabbri, lattonieri, imbianchini, pavimentatori, e simili.

N.B. Sono esentate da tale obbligo le aziende in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, come previsto dall’art. 100, comma 4, del Codice degli Appalti Pubblici, nonché coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, ovvero non dovranno adempiere a questa norma i commerciati di prodotti edili e i professionisti (architetti, geometri, consulenti sicurezza, ecc.).

Per tutti gli altri datori di lavoro del settore lo svolgimento delle attività nei cantieri edili è subordinato alla sussistenza di un punteggio pari o superiore a 15 crediti.

Requisiti per il rilascio – La patente è rilasciata su domanda dell’azienda, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro in base al possesso dei seguenti requisiti:

  • a – iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (autocertificabile);
  • b – adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà);
  • c – possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (autocertificabile);
  • d – possesso del documento di valutazione dei rischi (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà);
  • e – possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF autocertificabile);
  • f – avvenuta designazione del RSPP (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà).

L’Ispettorato ha precisato che non tutti i citati requisiti sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati, come ad esempio il DVR, non previsto per i lavoratori autonomi e le imprese prive di lavoratori.

Il portale, comunque, in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, consentirà di indicare anche la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da un determinato requisito.

Benché il portale sarà attivo dal prossimo 1° ottobre, è già possibile, utilizzando il modello diffuso dall’Ispettorato, presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti ai fini del rilascio della patente, all’indirizzo: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

Tale possibilità termina il 31 ottobre p.v., data entro la quale l’operatore deve comunque presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato, poiché dal successivo 1° novembre non sarà possibile operare in cantiere in forza della sola trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC.

Oltre al citato indirizzo PEC, è stata istituito un indirizzo di posta elettronica dedicato cui inviare i quesiti giuridici in merito al rilascio della patente a crediti: PatenteACrediti_FAQ@ispettorato.gov.it

AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI

La/Il sottoscritta/o _________________ nata/o a ______ (____) il ______________ in qualità di:

  • rappresentante legale dell’impresa ________________ (P. IVA________________, iscritta alla Camera di Commercio di __________, al n. _________);
  • lavoratore autonomo___________________________(P. IVA________________, iscritto alla Camera di Commercio di __________, al n. _________),

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;

AUTOCERTIFICA/DICHIARA ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) di cui all’articolo 1, comma 1, del D.M. 18 settembre 2024, n. 132, ove previsti dalla normativa vigente.

La presente dichiarazione è valida fino al 31/10/2024 termine entro il quale il dichiarante si obbliga a presentare la domanda attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

In mancanza della presentazione della domanda entro il 31/10/2024, la presente dichiarazione non consente di operare nei cantieri temporanei e mobili a partire dal 01/11/2024.

Luogo _____________________

Data _______________________

IL DICHIARANTE

_______________________________________

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 s’informa che i dati e le informazioni raccolti nella presente dichiarazione verranno utilizzati unicamente per le finalità per le quali sono state acquisiti.

N.B. Il rilascio è automatico e, comunque, tra la domanda e il rilascio della patente è possibile lavorare.

Contenuto della patente– Dopo la presentazione della domanda sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), la patente sarà resa disponibile in formato digitale e conterrà le seguenti informazioni:

  • dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
  • dati anagrafici del richiedente;
  • data di rilascio e numero della patente;
  • punteggio attribuito al momento del rilascio;
  • punteggio aggiornato alla data di consultazione del portale;
  • eventuali provvedimenti di sospensione ai sensi dell’art. 27, comma 8, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
  • eventuali provvedimenti definitivi che comportano la decurtazione dei crediti ai sensi dell’art. 27, comma 6, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Alle informazioni presenti sul portale hanno accesso:

  • le pubbliche amministrazioni
  • i rappresentanti lavoratori per la sicurezza
  • gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale del TU Sicurezza
  • il responsabile dei lavori
  • i coordinatori sicurezza nella progettazione e l’esecuzione dei lavori

La patente sarà inizialmente dotata di 30 crediti, consentendo di operare immediatamente nei cantieri.

N.B. La dotazione di 30 crediti potrà essere aumentata fino a un massimo di 100, in seguito allo svolgimento di attività, investimenti e formazione e per ogni biennio successivo al rilascio in cui non intervengano decurtazioni.

Riconoscimento dei crediti – Al momento del rilascio della patente sono attribuibili fino a 30 crediti, sulla base della anzianità di iscrizione alla C.C.I.A.A.:

A) fino a 10 crediti

  • Fino a 5 anni: 0 punti
  • Da 5 a 10 anni: 3 punti
  • Da 11 a 15 anni: 5 punti
  • Da16 a 20 anni: 8 punti
  • Oltre 20 anni: 10 punti

B) fino a 30 crediti: un credito ogni 2 anni di attività senza contestazione di violazioni.

I crediti per le imprese possono arrivare ad un massimo di 100 in base alla data di iscrizione alla camera di commercio. Ad ogni azienda, inoltre, ne sarà assegnato uno per ciascun biennio successivo al rinnovo dell’asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall’Organismo Paritetico iscritto al repertorio nazionale.

L’attribuzione di crediti ulteriori, fino ad un massimo di 40, potrà avvenire:
A) fino a 30 crediti attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui:

  • certificazione di un SLG conforme alla UNI EN ISO 45001
  • investimenti sulla formazione dei lavoratori, oltre quella obbligatoria, in particolare stranieri
  • utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate sulla base di intese con le parti sociali comparativamente più rappresentative.

B) fino a 10 crediti attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntivi, tra cui ad esempio:

  • possesso di Certificazione SOA di I e II classifica
  • applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell’impiego della manodopera
  • possesso di requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi nonché́ su accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale.

Decurtazione dei punti –La patente sarà soggetta a decurtazione di punti in presenza di provvedimenti definitivi riguardanti i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo.

Le violazioni che comportano una maggiore decurtazione di punti includono:

  • decurtazione di 20 crediti in caso di infortunio mortale di un lavoratore dipendente dell’impresa dovuto a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
  • decurtazione di 15 crediti: infortunio di un lavoratore dipendente dell’impresa che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro, dovuto a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
  • decurtazione di 10 crediti: malattia professionale di un lavoratore dipendente dell’impresa derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

I crediti decurtati potranno essere recuperati previa verifica da parte di una Commissione territoriale composta da rappresentanti di INL e INAIL, con :

  • la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
  • eventuali investimenti in materia di salute e sicurezza

L’elenco delle fattispecie che determinano la decurtazione dei punti è inserita nell’allegato 1-bis.

Sospensione dell’attività – In caso di infortuni da cui derivi l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o un’irreversibile menomazione, la sospensione dell’attività è facoltativa ed affidata alla valutazione del personale INL, con una durata comunque non superiore a 12 mesi.

La sospensione della patente a crediti è invece obbligatoria in caso di infortuni da cui derivi la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, o ad altri suoi stretti collaboratori specificamente indicati, almeno a titolo di colpa grave.

Imprese che operano senza patente – Nell’ipotesi in cui si accerti che un’impresa o un lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente, o senza il documento equipollente in caso di soggetto straniero, ovvero con una patente dotata di meno di 15 crediti è prevista:

  • a carico dell’operatore
    • l’applicazione della sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e comunque non inferiore a 6.000 euro, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008 (consistente nell’ammissione al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge in seguito alla regolarizzazione entro il termine assegnato dall’organo di vigilanza);
    • l’esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici per un periodo di 6 mesi;
    • la comunicazione dell’adozione della sanzione all’Autorità nazionale anticorruzione, ANAC, e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine dell’adozione da parte di quest’ultimo del provvedimento interdittivo semestrale alla partecipazione ai lavori pubblici;
  • a carico del committente o del responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente, o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA,
    • l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 euro a 2.562,91 euro, prevista dal combinato disposto degli artt. 90, comma 9, lett. b-bis) e 157, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 81/2008.

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