Credito d’imposta per i commercianti.
Tra le diverse misure di sostegno approvate dal DL Cura Italia, rientra anche la concessione di un credito d’imposta ai soggetti esercenti attività d’impresa, nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, ovvero negozi e botteghe.
Per ovvie ragioni, il credito d’imposta non si applica ai soggetti esercenti le attività elencate negli allegati 1 e 2 del DPCM 11.03.2020, ovvero le attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità e dunque devono continuare ad offrire i propri servizi anche durante l’emergenza in atto.
La misura è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione, utilizzando il Modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
L’Amministrazione Finanziaria, con la Risoluzione n.13 del 20.03.2020, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta del canone di locazione del mese di marzo, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, ha istituito il seguente codice tributo:
- “6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”.
La compilazione del modello F24 – In sede di compilazione del modello F24, il predetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
Il codice tributo “6914” è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020.