Primi chiarimenti dell’INPS
Liberi professionisti e co.co.co
L’art. 27 del Decreto “Cura Italia” del 17.03.2020 n.18 disciplina l’indennità di 600 euro per i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e per i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data e iscritti alla Gestione separata dell’INPS. Sul punto l’Istituto chiarisce che sono ammessi a tale agevolazione anche i soggetti partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., sempreché iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
Lavoratori autonomi
Il successivo art. 28,che disciplina l’indennità per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago, prevede che a tale agevolazione possano accedere:
- Artigiani
- Commercianti
- Coltivatori diretti, coloni e mezzadri
Inoltre, si ritiene opportuno fare presente che la norma fa riferimento, appunto, ai lavoratori autonomi, e non agli imprenditori o ai titolari di partita IVA. Pertanto, l’indennità di 600 Euro dovrebbe spettare anche in questo caso ai soci di società di persone.
Lavoratori stagionali
Per i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020, l’INPS si riserva di valutare – e quindi, identificare presumibilmente con codici ATECO – attività dei lavoratori impiegati in settori del turismo e stabilimenti balneari. Maggiori dettagli verranno forniti nella futura circolare.
Lavoratori agricoli
Per quanto riguarda i lavoratori agricoli, l’INPS chiarisce che hanno diritto all’indennità i soggetti che non abbiano effettuato nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente o non siano titolari di pensione: i due requisiti sono alternativi tra loro.
Le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili e non spettano ai percettori di reddito di cittadinanza. Inoltre, per tutte le categorie, i soggetti ammessi saranno solo quelli che non percepiscono redditi da pensione e:
- per i lavoratori autonomi e i co.co.co non devono essere previste altre forme di previdenza obbligatoria;
- per i lavoratori dipendenti, non devono essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020
I soggetti ammessi dovranno quindi presentare domanda in via telematica all’INPS mediante i canali messi a disposizione sul sito www.inps.it. L’Istituto informa che la procedura sarà resa disponibile entro la fine del mese di marzo. Nel frattempo, si segnala che per poter trasmettere la domanda occorre essere in possesso delle credenziali per l’accesso all’area riservata. Pertanto, al fine di poter trasmette la domanda entro i termini (che verranno definiti nella circolare) è necessario provvedere quanto prima all’ottenimento dei codici di accesso che possono essere di due tipi:
- PIN ordinario: non da diritto alla trasmissione delle domande ma ne sospende la decorrenza dei termini;
- PIN dispositivo, appositamente introdotto per l’inoltro delle domande e per la richiesta di benefici.
Quest’ultimo, che verrebbe immediatamente rilasciato presso le sedi INPS, in considerazione delle difficoltà dettate dalle misure restrittive introdotte per l’emergenza Covid-19, può anche essere ottenuto mediante conversione del PIN ordinario ottenuto tramite procedura online o call center.