Arriva al capolinea l’aumento contributivo per i co.co.co.
Ultimo aumento contributivo INPS previsto per il 2018
Con il nuovo anno arriva a conclusione la tabella di marcia prevista dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012) per quanto concerne l’aumento dell’aliquota contributiva a carico dei collaboratori e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata. Dal 1° gennaio 2018, infatti, l’onere contributivo sale di 1 punto percentuale, a cui si aggiunge anche lo 0,51% in più dal 1° luglio 2017, attestandosi così al 34,23%.
Per tutti i soggetti iscritti a questa gestione previdenziale fra cui ricordiamo Amministratori, Sindaci, Collaboratori coordinati co.co.co, l’art. 2, comma 57, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 ha previsto un aumento graduale che ha portato il carico contributivo nell’arco di 6 anni circa (dal 2012 al 2018) dal 26% al 33%.
Ricapitolando, quindi, il carico contributivo complessivo che dovranno corrispondere i co.co.co., a decorrere dal 1° gennaio 2018, risulta così formato:
- 33,00%, così come stabilito dall’art. 2, comma 57, della Legge 28 giugno 2012, n. 92;
- 0,50%, stabilita dall’art. 59, comma 16, della Legge n. 449/1997 (utile per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, così come disposto dall’art. 1, comma 788 della citata Legge Finanziaria 2007);
- 0,22% disposto dall’art. 7 del Decreto Ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- 0,51%, a decorrere dall’1 luglio 2017, per finanziare la DIS-COLL.
Nulla cambia, invece, per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: per questi ultimi, infatti, rimane ferma l’aliquota contributiva del 24%.
Rimane sempre immutata la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente nella misura rispettivamente di un 1/3 e 2/3.
L’aliquota contributiva rimane invece al 25% per i liberi professionisti, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e con partita Iva. La legge 232/16 ha infatti stabilito che dal 2017 per i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini Iva, che non risultano iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie né sono pensionati, l’aliquota contributiva è al 25%. A questa aliquota occorre aggiungere lo 0,72%, poiché la Gestione separata assicura anche ai professionisti iscritti esclusivi un’indennità in caso di maternità, ricovero ospedaliero o malattia.
A completamento dell’articolo, ricordiamo che per quanto riguarda i lavoratori dipendenti l’aliquota INPS che varia sulla base del settore e del numero di dipendenti, in genere è del 36,12% con una quota a carico del lavoratre del 9,19%. Il confronto quindi l’attuale aliquota della gestione separata è la seguente :
TIPOLOGIA | GESTIONE SEPARATA | LAVORO DIPENDENTE |
CARICO DITTA | 22,82 | 26,93 |
CARICO LAVORATORE | 11,41 | 9,19 |
TOTALE | 34,23 | 36,12 |
Perchè a noi non spetta il TFR!
Perchè noi co.co.co. storici siamo invisibili , perche L’ENTE INPS non emana un DECRETO per la quale è PREVISTO ANCHE PER NOI UN MINIMO DI TFR GRAZIE
LA CIRCOLARE VA INVIATA A TUTTI GLI ENTI SOPRATUTTO GLI I.RCS FONDAZIONE ” G PASCALE” SONO 250 I PRECARI STORICI SO DA 15 ANNI
NON MI SPETTA MALATTIA, FERIE, 104 ., SIAMO MANOVALANZA !