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Modifica organo amministrativo cooperative

Nuovi adempimenti per le società cooperative.

Eliminato l’amministratore unico

All’interno della legge 205/2017 (finanziaria 2018) sono state inserite delle norme che vanno a modificare profondamente l’amministrazione delle società cooperative.

Al comma 936 che  recita “Al fine di contrastare l’evasione fiscale e agevolare l’accertamento e la riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate, mediante il potenziamento del sistema di vigilanza …”  sono stati inseriti 3 punti che vanno a modificare in parte la legge 220 del 02/08/2002 (vigilanza), l’articolo 2542 del codice civile e l’articolo 2545-sexiesdecies del codice civile.

Quello che vogliamo evidenziare è la modifica dell’articolo 2542 (Consiglio di Amministrazione) che fa parte della sezione IV (Organi sociali) del titolo V del codice civile, la legge finanziaria 2018 inserisce un nuovo comma dopo il primo che prevede : “L’amministrazione della societa’ e’ affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti”. Questa prima indicazione tende ad obbligare anche le cooperative che prima di questa modifica facevano riferimento alle norme sulla SRL in quanto ai sensi dell’articolo 2519 hanno meno di 20 soci oppure un attivo dello stato patrimoniale inferiore al milione di euro, ad istituire un consiglio di amministrazione formato come minimo da 3 soggetti, sempre scelti in maggioranza fra i soci cooperatori.

La modifica continua con “Alle cooperative di cui all’articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall’articolo 2383, secondo comma”. In questo modo la norma prevede che anche per le società cooperative che fanno riferimento alle norme della SRL, gli amministratori nominati come indicato precedentemente restino in carica solo per un triennio.

Per le società a responsabilità limitata infatti l’articolo 2475 prevede che la società sia “amministrata da uno o più soci” e che in merito alla loro nomina si applica il quarto e quinto comma dell’articolo 2383. L’esclusione del secondo comma del citato articolo 2383 determinava che per queste società si potesse nominare uno o più amministratori anche per un periodo superiore ai tre anni ovvero a tempo indeterminato. Questa possibilità viene ora esclusa per le cooperative.

In merito all’entrata in vigore della norma il comma 936 non dice nulla, quindi è da ritenersi immediatamente operativa, le cooperative che attualmente hanno nominato un amministratore unico oppure due amministratori, dovranno eleggere un nuovo consiglio di amministrazione di almeno 3 membri, sostenendo prima di tutto il costo e la difficoltà nella gestione dei nominativi.  Resta inoltre da valutare se gli statuti dovranno essere modificati, in quanto praticamente tutti contravvengono al nuovo articolo 2542.

La validità della norma è discutibile,  volta a contrastare le nomine degli amministratori “di comodo”,  sebbene non comporti stravolgimenti per le cooperative con più di 10-15 soci, porterà sicuramente molti problemi nella società più piccole, in cui non tutti i soci sono disposti a mettersi in gioco ad essere nominati amministratori, con le conseguenti responsabilità.

Nuovo articolo 2542 del codice civile

La nomina degli amministratori spetta all’assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell’atto costitutivo e salvo quanto disposto nell’ultimo comma del presente articolo.

L’amministrazione della societa’ e’ affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all’articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall’articolo 2383, secondo comma.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L’atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell’interesse che ciascuna categoria ha nell’attività sociale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall’atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all’assemblea.

 

 

73 thoughts on “Modifica organo amministrativo cooperative

  1. ECCO LO STATO DI MERDA DA CUI SIAMO DIRETTI: UNA DITTATURA DIRIGISTA E MASSONICA CHE FA ORRORE. La Norma non soltanto è discutibile perchè l’evasione fiscale potrà essere fatta solo dopo che si sarà proceduto ad una Riforma fiscale profonda che porti il contrasto d’interessi. La cosa che più addolora è che si vorrebbe evitare che una minoranza di mascalzoni possa approfittare e mettere “teste di legno” alle quali poi non è possibile chiedere le Tasse arretrate. Perchè pensate che con tre persone anzichè con una le cose possano migliorare? Bastardi e figli di puttana, questa classe dirigente ha perso ogni credibilità. Non ho altre parole…

    1. Bravo Quirino, siamo una Coop di 4 soci che, purtroppo, paga le tasse anche rateizzandole e ci siamo dal 2001. Revisioni sempre regolari. Ma che vogliono da noi?

  2. chiedo cortesemente se la nuova normativa preveda che il nuovo consiglio di amministrazione possa nominare nuovamente come presidente quello in carica ( tra l’altro più di 10 anni) o se il nuovo rappresentante debba essere necessariamente un’altro socio.
    Grazie

    1. Non vi sono indicazioni contrarie, la stessa persona può essere rieletta per la stessa carica senza limiti. La normativa per le cooperative non prevede un esclusione esplicita del comma 3 dell’articolo 2383 “Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall’assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell’atto costitutivo, salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.”

      1. Grazie per la celerità della risposta. Leggevo comunque che il presidente non poteva essere rieletto dopo tre esercizi e quindi pensavo era obbligatorio un’alternanza.

      2. Vorrwi avere informazioni circa l eventuale cambio d amministratore di una coop semplificate.
        Ci sono spese da affeontare e se si di che cifra parliamo
        Grazie in anticipo alesaandro

        1. Buon giorno Alessandro,
          per il cambio d’amministratore è necessario depositare il verbale d’assemblea o Cda presso la Camera di Commercio di competenza, di conseguenza è necessario sostenere un costo per i diritti e bolli, si parte da circa 200 euro e si sale sulla base della complessità del rinnovo (es. nomina di amministratori delegati, presidenti, vicepresidenti ecc. ecc.).

  3. Salve. Vorrei sapere in base alla nuova regolamentazione se in una piccola cooperativa (con meno di 10 soci), nel cda possa essere nominato un amministratore non socio al fianco di due amministratori soci.

    1. Sicuramente, la risposta è nel 3° comma dell’articolo 2542, “La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche”. Quindi se il consiglio di amministrazione è composto da 3 amministratori uno può essere non socio.

  4. SALVE NOI ABBIAMO UNA COOPERATIVA EDILE ARL CHE NON E’ A MUTUALITA’ PREVALENTE, ACHE PER NOI VALE LA STESSA COSA DEL CAMBIO DI AMMINISTRAZIONE?

    1. A mio avviso la norma è applicabile a tutte le cooperative indicate nel libro VI del codice civile, quindi anche a quelle non a mutualità prevalente. L’articolo 2542 non fa riferimento alla mutualità della cooperativa per la sua validità.
      Non vi è una data indicata di decorrenza, la norma è già attiva, quindi con la pubblicazione nella gazzetta ufficiale. Ritengo che se la cooperativa non vi provvede in tempi brevi sarà in sede di prossima revisione che verrà “obbligata” ad adempiere, con diffida. Resta inoltre da capire se il revisore vorrà anche la modifica dello statuto che contrasta con la nuova norma.

  5. Salva, bisogna modificare lo statuto per adeguare la durata del C.d.a. o basta farlo in assemblea? Grazie,
    Saluti

    1. In genere è l’assemblea dei soci, in sede di elezione, che determina la durata della carica degli amministratori, è evidente che nel raro caso in cui nello statuto non vi è libertà di scelta, si dovrà in via preliminare modificare l’articolo relativo.

  6. Salve,in una cooperativa composta da soli tre soci come ci si deve comportare? Gli amministratori saranno x forza di cose sempre i tre soci? Il presidente può essere sempre lo stesso?

  7. Sapete cosa significa questa ennesima mossa della sinistra?
    Far morire tutte le piccole imprese ed aumentare in modo spropositato gli imprenditori che si ridurranno all’osso..!!!
    GRAZIE ANCORA CARO GOVERNO DI M…..!!!
    VI PREGO ANDIAMO TUTTI A VOTARE E CHE OGNUNO FACCIA LE PROPRIE SCELTE CON LA CONSAPEVOLEZZA DI CHI CI HA RIDOTTI COSÌ!!!
    BY IVAN

  8. Buongiorno, la nostra coop ha un amministratore unico e due soci fondatori, ma non ha un consiglio di amministrazione. Si deve andare dal notaio subito per fare il consiglio di amministrazione di 3 persone? O si può fare un verbale e depositarlo in camera di commercio, senza passare per il notaio? Grazie mille

    1. Si deve verificare lo statuto, di norma basta un’assemblea dei soci per il rinnovo cariche e l’elezione del consiglio di amministrazione composto almeno di 3 persone, poi si dovrà verificare se necessario cambiare lo statuto in quanto prevede ancora l’amministratore unico non più eleggibile.
      Nel malaugurato caso, lo statuto non preveda il consiglio di amministrazione (cosa che ritengo quasi impossibile) sarà necessario procedere in via preliminare con la modifica notarile e quindi ad eleggere il nuovo consiglio di amministrazione.

  9. Ma sul fato che uno dei consiglieri…o lo stesso presidente sia un non socio lavoratore…..cosa dispone la norma? Non ho trovato nulla in merito.
    Gianfranco

  10. Se lo statuto non dispone diversamente si fa riferimento
    al 3° comma dell’articolo 2542, “La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche”. Quindi un consigliere oppure lo stesso presidente può NON essere socio (1 su 3), a prescindere che sia lavoratore oppure no.

    1. Bella domanda, se non si procede al rinnovo cariche in fase di revisione si riceverà una diffida e poi successivamente la cooperativa verrà messa in liquidazione.

  11. Buondì, una coop. agricola che prevede in statuto la nomina a tempo indeterminato degli amministratori, ha provveduto entro i 30gg dalla pubblicazione in G.U. alla convocazione di un’assemblea ordinaria che ha riconfermato il CdA, nominandolo per i tre esercizi prescritti dalla legge, e rimandando di fatto la modifica statutaria in un secondo momento, in sede di approvazione del bilancio a giugno 2018. La CCIAA ha dichiarato l’atto irricevibile poichè in contrasto con lo Statuto. Essendo la disposizione di legge superiore alla norma statutaria, e non essendo stato previsto alcun periodo transitorio, vi chiedo come sarebbe bene comportarsi in questo caso. Grazie! Saluti

    1. Buongiorno, bisognerebbe in via preliminare verificare cosa è indicato all’interno dello statuto, mi sembra alquanto anomalo l’aver inserito un vincolo così importante nell’articolo che si riferisce alla nomina dell’organo amministrativo. Se così fosse non vi sono molte vie d’uscita, è necessario modificare prima lo statuto. Nel caso lo studio è a disposizione per verificare se vi sono altre possibilità.

  12. Buongiorno, desidero se possibile un chiarimento sulla responsabilità, in quanto sono socio della cooperativa e l’amministratore unico mi ha già detto che mi includerà come membro dei 3 soci del consiglio di amministrazione. Io sarei ben disposto ad accettare ma voglio essere del tutto consapevole degli eventuali rischi a cui vado in contro.
    Ringrazio in anticipo, saluti

  13. salve ,qalora l’assenblea dei soci eleggendo il consiglio di amministrazione, ed il consiglio neo eletto conferma come presidente colui che era amministratore unico, bisogna comunicare anche all’agenzia dell’entrate il nuovo incarico di presidente del c.d.a ‘

  14. Nella comunicazione che viene effettuata all’agenzia delle Entrate, tramite il modello AA7/10, si devono indicare i dati del legale rappresentante, quindi nel caso prospettato non vi sarebbero variazioni rispetto a quanto già comunicato, essendo la stessa persona. E’ anche vero che nelle istruzioni del modello è indicato “In caso di più rappresentanti in questo quadro devono essere indicati i dati di un solo soggetto, mentre i dati relativi agli altri rappresentanti, compresi quelli relativi ai rappresentanti negoziali, vanno indicati nel quadro F”. Resta quindi da verificare se , sulla base dello statuto e della nomina effettuata dall’assemblea e c.d.a. vi sono altri rappresentanti (esempio amministratore delegato) e quindi vi è l’obbligo di effettuare la comunicazione di questi nuovi rappresentanti.

  15. Forse ho posto male la domanda , sono interessato solamente al caso specifico in cui l’aministratore unico sia lo stesso soggetto che si insedia come nuovo presidente del cda , vi sia l’obbligo o meno della comunicazione anche all’agenzia delle entrate con il mod AA7/10 oppure comuncare solo al registro imprese. cordialità

    1. come descritto precedentemente, se il legale rappresentante non varia non è necessario effettuare alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

  16. Buongiorno,
    avrei bisogno di sapere se in una cooperativa si dimettono il Consigliere ed il Vice Presidente, ne subentrano 2 nuovi, basta un verbale o bisogna recarsi dal notaio.
    Grazie

    1. la variazione degli organi sociali avviene tramite verbale assemblea, non è necessario modificare lo statuto e quindi farsi assistere dal notaio. La cooptazione di due amministratori può esserci se non si dimette la maggioranza del consiglio di amministrazione, altrimenti si deve indire un’assemblea per il rinnovo totale dell’organo amministrativo.

  17. Salve sono socia lavoratore di una cooperativa sociale
    Mi hanno proposto di diventare consigliere amministrativo. …vorrei sapere se avrei responsabilità civili e penali. …in quanto chi me l ha proposto mi ha detto che in caso di problemi ne risponde il presidente e non io ma a me sembra strano. ..grazie

    1. Gentile Tiziana,
      la risposta è abbastanza complessa e riguarda la sfera societaria, fiscale e giuslavoristica.
      Lo spazio per rispondere ad una simile domanda è troppo piccolo, Le consiglio di contattare il consulente della cooperativa dove lavora, oppure di chiamarci telefonicamente per aver informazioni più precise.

  18. Salve sono un lavoratore di una cooperativa di 51 soci in affitto da quasi tre anni con scadenza ad ottobre.
    Volevo sapere se cambiando alcuni membri del Cda comporta un rischio in quanto dobbiamo acquistare l’azienda chiedendo un mutuo alle banche.
    Grazie

  19. Salve, in riferimento alla nuova disposizione normativa delle società cooperative sulla validità della carica triennale degli amministratori, è necessario rivolgersi dal notaio?

  20. un CDA di una Società Cooperativa a.r.l. con 400 soci, a mutualità prevalente, puo’ continuare a gestire un campeggio per oltre 12 anni anche dopo la nuova normativa? se si è proceduto al rinnovo ad Aprile di questo anno non doveva essere posto il problema in sede di assemblea elettorale ? e i Candidati possono votare il loro bilancio e possedere deleghe ?

  21. Ci siamo presentati per cambiare qualcosa perchè si sa che il tempo può logorare. Ma la massa dei consiglieri sono partiti con ” consigli ” ai soci renitenti che per paura , anche per il fatto che il voto potrebbe essere riconoscibile, hanno dato direttamente la delega ai 13 consiglieri .

    1. Gentile Giuseppe,
      la nuova norma ha solamente imposto dei limiti alla permanenza e al numero dei consiglieri, non può intervenire sull’operato di questi.
      La verifica di come il cda sta lavorando spetta in primis ai soci, all’interno dell’assemblea, all’organo di revisione e al ministero o all’associazione di appartenenza.

  22. mi sembra di aver letto che la norma dispone la messa a conoscenza della situazione prospettata in assemblea possibilmente prima delle elezioni per il rinnovo. Vi sembra corretto fare l’assemblea per il rinnovo delle cariche e non menzionare nulla in merito? la norma menziona anche la non adeguatezza di un periodo transitorio che non viene menzionato. che senso ha se questo viene o meno previsto dallo statuto se la norma si pone al di sopra dello stesso? comunque non mi sembra chiaro e capisco anche perchè si perpetuano gestioni ventennali.

  23. Cortesemente è gradita di una risposta. Grazie

    Noemi
    13/04/2018 alle 12:13
    Salve, in riferimento alla nuova disposizione normativa delle società cooperative sulla validità della carica triennale degli amministratori, è necessario rivolgersi dal notaio?

    1. Buongiorno Noemi,
      non è necessario rivolgersi al notaio, sempreche la nomina dei 3 amministratori non vada contro quanto previsto dallo statuto. Deve verificare gli articoli relativi alla nomina dei consiglieri del vostro statuto e controllare che vi sia la possibilità di nominarne almeno 3 per tre esercizi.

  24. Gradirei una risposta possibilmente sul tema interpretativo della norma e non un giudizio , scusate, ovvio

  25. Chiedo scusa ma un presidente di una cooperativa può avere una sua azienda parallela a qui passa del lavoro?

  26. buongiorno, sono legale rappresentante di una cooperativa sociale integrata a.r.l., il CDA è composto da 3 soci. Oggi abbiamo ricevuto le dimissioni del Vice presidente per motivi personali: è possibile reintegrarlo con un altro socio o con un tecnico esterno fino alla naturale decadenza delle cariche? (Novembre pv). Se si basta un verbale di CDA o bisogna convocare l’assemblea dei soci?

    1. Buongiorno Barbara, la maggioranza degli amministratori deve essere scelta fra i soci, quindi su 3 amministratori uno può essere esterno.
      Per la cooptazione di un amministratore basta un verbale del CDA, salvo conferma da effettuare alla prima assemblea utile.
      Da verificare sempre se lo statuto prevede indicazioni diverse da quanto prescrive il codice civile.

  27. 1)vorrei sapere se in una scarl esista conflitto di interessi quando un fratello è consigliere e l’altro è presidente dei probiviri
    2) quando un socio chiede al CDA l’elenco dei soci in prossimità delle elezioni per il rinnovo delle cariche come ci si deve comportare?

    1. Grazie per la vostra inestimabile collaborazione. Siete veramente un bel gruppo vorremmo avere le possibilità anche di contattarvi telefonicamente

    2. Buongiorno Sig. Giuseppe,
      1) innanzi tutto vorrei dire che è raro trovare ancora statuti in cui siano previsti i probiviri dopo la riforma del 2004 (a parte le banche di credito cooperativo), se non altro perchè si rende necessario provvedere ad ulteriori nomine ed elezioni. Per rispondere alla sua domanda la prima verifica da effettuare è nello statuto, non vi sono infatti norme civilistiche che prevedano la figura dei probiviri quindi tutta la regolamentazione è demandata allo statuto sociale, e presumo ad un regolamento interno dei probiviri. Se all’interno di questi documenti non vi sono norme contrarie all’elezione di parenti direi che è possibile ma al contempo sicuramente non opportuno ed etico.
      Ricordo infine la sentenza di Cassazione del 14 settembre 1991, n. 9604, in cui si afferma che la clausola statutaria che demandi la soluzione delle controversie sociali ad un collegio arbitrale eletto a maggioranza dall’assemblea della società, e senza prevedere il necessario concorso all’elezione anche da parte del socio in lite, deve intendersi nulla per difetto del suddetto requisito di imparzialità, e conseguentemente deve ritenersi inesistente il lodo eventualmente pronunciato
      2) I soci di cooperative che adottano lo schema delle SRL possono ai sensi dell’articolo 2476 c.c. consultare anche tramite professionisti di loro fiducia i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazioni. Possono anche chiedere estratti a loro spese. Da precisare però che all’interno del libro dei soci vi è solo l’obbligo di indicare il nome, cognome, numero quote/azioni e la tipologia di socio. In genere si mette anche il codice fiscale e l’indirizzo del domicilio eletto per le comunicazioni. Non vi sono obbligatoriamente altri dati.

      1. In primis voglio ringraziarla per la squisita gentilezza della Segretaria della sua Associazione.
        La ringrazio anche per la risposta anche se purtroppo non mi soddisfa completamente , soprattutto per la condizione da lei giustamente espressa nel giudizio di inopportunità e di mancanza di etica a far svolgere un tale incarico ad un Collegio eletto a maggioranza dall’assemblea e per giunta condotto da un parente stretto di un amministratore
        Quando le minoranze devono fare i conti con tali situazioni si possono determinare, com’è avvenuto, situazioni veramente discriminatorie con possibilità di espellere dalla cooperativa le voci che vorrebbero combattere situazioni inaccettabili .Si può accettare che i consiglieri che in 12 anni non hanno mai votato , anche il bilancio P e C ,accompagnati da 5 deleghe ciascuno, e poi alla nostra richiesta del verbale, consegnatoci dopo due mesi e mezzo scopriamo che viene scritto che i consiglieri si erano astenuti, abbiamo risposto , che ciò non corrispondeva al vero , il CDA non ci risponde ed il CDP, al quale era stata inviata la lettera per conoscenza ci risponde che ha fatto una indagine tra i consiglieri in questione i quali hanno risposto che si erano astenuti e la nostra rimostranza in ambito assembleare era sparita. Non solo ma ci chiede , vista la gravità della questione, di provare l’accusa formulata. Come si può provare un tale fatto quando l’assemblea era composta da 100 presenti e da 216 deleghe? Si può immaginare la posizione di una minoranza che oltre ad essere boicottata sistematicamente viene poi accusata di aver detto il falso? Alla Assemblea era presente anche il Neo Presidente del CDP che ha il potere ,visto che i tre componenti dell’organo sono tutti eletti da loro ,di espellere l’intera minoranza? Dalla sua disamina sembrerebbe che tale eventualità, dovrebbe essere inibita per il fatto che esiste un grave difetto di imparzialità. Ma abbiamo un passato che ha consentito tutto ciò e quindi cosa ci consiglia di fare ?

  28. le risulta che a seguito dell’abrogazione dell’amministratore unico e nomina conseguente del nuovo consiglio d’amministrazione con gli stessi soci dove il vecchio amministratore unico diventa presidente della cooperativa sociale possa incorrere nella violazione di mancata comunicazione della variazione degli organi sociali al prefetto competente territorialmente con sanzione di 20000 euro per tale mancata comunicazione?

    1. Mi dispiace Sig. Greco, non conosco la normativa che obbliga una cooperativa sociale alla comunicazione al Prefetto delle cariche sociali, Forse si tratta di una norma relativa al contratto di affidamento di servizi. Il registro prefettizio è stato cancellato dal DM. 23 giugno 2004 che ha istituito l’Albo delle Cooperative tenuto presso il Registro delle Imprese.
      Per le comunicazioni in ogni caso la responsabilità spetta agli amministratori della società a prescinedere dagli incarichi assegnati a studi/professionisti/associazioni.

  29. Buongiorno, ma in fase di liquidazione, il liquidatore rimane sempre uno oppure dobbiamo esiste una normativa che prevede una pluralità oppure un CDA di liquidatori?!
    Cordiali Saluti.

  30. Buongiorno, chiedo se il termine massimo di durata di tre esercizi dell’incarico degli Amministratori, decorre ragionevolmente, dall’inizio dell’esercizio in corso al momento dell’entrata in vigore dell’articolo unico , comma 936, della Legge 205/2017, condizione che permetterebbe di mantenere in carica gli attuali amministratori fino al 31/12/2020, oppure se la nuova norma deve essere applicata retroattivamente, e quindi già necessario provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
    Grazie

  31. Buongiorno Roberto,
    la norma indicata la durata massima della carica, quindi se gli amministratori attualmente in carica sono stati eletti per tre anni non vi sono problemi ed è possibile attendere la naturale scadenza. Ovvero se gli amministratori attualmente in carica sono eletti a tempo inderminato è necessario effettuare un nuovo rinnovo cariche in cui si definisce la scadenza. Vi saranno sicuramente cooperative che avendo eletto precedentemente almeno 3 consiglieri per tre esercizi sono già allineate con la nuova normativa e quindi non devono effettuare alcun rinnovo.

  32. Gentilissimo Admin,,
    potrebbe avere la disponibilità per valutare la mia considerazione in merito alla sua risposta e soprattutto un consiglio su come comportarci visto che dal CDP è stata aperta una istruttoria su quello che noi abbiamo scritto in merito alla votazione dei bilanci da parte dei consiglieri uscenti che poi sono stati rieletti? Consideri che il verbale ci è stato consegnato dopo oltre due mesi dall’assemblea.. E’ stato scritto che la nostra affermazione che i consiglieri avevano votato a favore non rispondeva al vero in quanto , dopo una convocazione da parte del CDP i consiglieri uscenti avevano che loro si erano astenuti.. Grazie e scusi per il disturbo.

    1. Gentile Giuseppe,
      purtroppo il vostro caso è troppo complicato perchè possiate ottenere una risposta in un blog. Il mio consiglio è di verificare con un avvocato quali siano i passi da seguire per far valere le vostre considerazioni, in quanto la materia del contendere potrebbe finire davanti ad un giudice.
      Cordiali saluti.

  33. PICCOLA COOPERATIVA DA TRE PERSONE CON AMMINISTRATORE UNICO. VERBALE DI ASSEMBLEA PER NOMINARE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NELLO STESSO VERBALE DA TRASMETTERE IN C.C.I.A.A. SI PUò NOMINARE IL NUOVO PRESIDENTE ?

  34. cooperativa constituita in aprile del 2018 quindi gia con cda composta da tre componenti due dei quali compreso il presidente recentemente si sono dimessi decadeche il terzo o basta rieleggere i due dimessi ?

    1. Buongiorno,
      prima di tutto deve verificare cosa prevede lo statuto della vostra cooperativa, direi che in dovrebbe intervenire l’articolo 2385 del codice civile quindi se si dimette la maggioranza dei consiglieri si deve rieleggere un nuovo consiglio di amministrazione.

  35. Buongiorno signori,
    Sono vice presidente di una cooperativa Arl
    Ho mandato raccomandata con ricevuta di ritorno con le dimissioni da vice presidente.Dicembre 2018.
    Ho controllato in Camera di Commercio (Visura)
    Nulla è cambiato
    Cosa posso fare ???????
    Resto in attesa
    Saluti

    1. Buongiorno Sig.ra Fausta,
      a mio avviso deve riproporre le sue dimissioni al primo consiglio di amministrazione, i restanti membri del cda posso prevedere la sua sostituzione ovvero convocare un’assemblea per il rinnovo cariche. Il consigliere dimissionario deve astenersi da qualsiasi decisione e pretendere che la sua astensione sia menzionata nel verbale delle riunioni del cda al fine di superare la responsabilità prevista dall’articolo 2476 del codice civile. Se il resto del consiglio non provvede a modificare l’organo amministrativo Le consiglio di inviare una raccomandata a tutti i soci per incentivare la convocazione di un’assemblea per discutere del rinnovo.

  36. Buingiorno ho il seguente quesito : premesso cge lo statuto prevede che le cariche del CDA dyrino tre anni, il presidente della cooperativa non sta presentando il bilancio, così facendo sostiene di avere il diritto di rimanere in carica fin quando non li presenterà e sta li da 4 anni , è lecito? Tutti gli altri soci hanno paura di opporsi al presidente perché in arrestrato di qualche mensilità e minacciati di essere esclusi…

    1. Buongiorno Valerio,
      innanzi tutto è da verificare se c’è solo il Presidente oppure un consiglio di amministrazione, e quindi una responsabilità collegiale di tutto l’organo amministrativo.
      La mancata convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio è un atto grave che porta sicuramente all’azione di responsabilità prevista dall’articolo 2476 del codice civile. Le consiglio di richiedere al Ministero delle Sviluppo Economico una revisione straordinaria in modo da verificare nel complesso la gestione della sua cooperativa
      https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/cooperative

  37. buongiorno,vorrei sapere se la maggioranza dei soci di una cooperativa edilizia possono obbligare un vice presidente a dimettersi e quale procedura adottare. il vice presidente si rifiuta di firmare la delibera per procedere alla stipula degli atti dei singoli alloggi senza una giusta causa..grazie per una vostra risposta.

    1. Buongiorno Francesca,
      una parte dei soci della cooperativa può richiedere all’organo amministrativo la convocazione dell’assemblea per la discussione di determinati argomenti, le consiglio di verificare lo statuto della sua cooperativa per individuare il quorum richiesto per la richiesta. In ogni caso la domanda di convocazione va inviata al presidente del cda, se questi non provvede è necessario rivolgersi tramite avvocato al Tribunale che obbligherà l’organo amministrativo alla convocazione. In sede di assemblea dei soci si può provvedere ad effettuare un rinnovo cariche.

  38. Salve, vorrei sottoporvi un quesito.
    Se lo statuto prevede esplicitamente che gli amministratori devono essere nominati “tra i soci della cooperativa”, è ancora possibile che uno degli amministratori sia un non socio? Oppure occorre prima cambiare lo statuto? Grazie.

    1. Buongiorno Stefano,
      a norma dell’articolo 2542 la maggioranza degli degli amministratori deve essere scelta fra i soci cooperatori. Se nello statuto è prevista l’obbligatorietà della nomina esclusiva tra i soci l’assemblea deve attenersi all’articolo statutario in sede di nomina dell’organo amministrativo. In caso di mancato rispetto dello statuto la società potrebbe essere obbligata o dal Registro delle Imprese (poco probabile) oppure in sede di revisione a modificare la delibera.

  39. buongiorno,
    sono presidente dimissionario del CdA e socio di una coop. arl , volevo chiederle visto che il ns statuto, coop. costituita nel 2005, non prevede che uno dei tre componenti dei componenti del Cda possa essere esterno per la nuova elezione considerata la nuova norma è necessario modificare lo statuto?
    E’ giusto che il presidente del Cda, dimissionario, sia sostituito dal consigliere più anziano considerato che il ns consulente nel verbale non ha previsto il vice presidente?

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