Aumenti del nuovo anno per agenti e call-center
Enasarco
Scatta nel 2017 un ulteriore incremento dell’aliquota contributiva ENASARCO, l’Ente Nazionale di Assistenza cui sono obbligati ad iscriversi gli Agenti e Rappresentanti di Commercio che operano sul territorio nazionale.
Sulle provvigioni maturate nel 2017 dovrà applicarsi la nuova aliquota contributiva, fissata nella misura del 15,55% con un aumento dello 0,45%, mentre resta invariato il riparto dell’onere tra le parti interessate: 50% a carico dell’agente e 50% a carico della ditta preponente.
Per quanto riguarda gli agenti operanti in forma di società di capitali l’aliquota non varia in quanto ha già raggiunto il limite massimo previsto nel 2016 pari al 4%.
E’ importante ricordare che sono da assoggettarsi a contribuzione “tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo” all’agente o rappresentante ai sensi del mandato di agenzia. Quindi non solo le provvigioni, ma anche quanto eventualmente erogato a titolo di premi aggiuntivi, rimborso spese forfettario, indennità di mancato preavviso e così via. Restano fuori dal computo della trattenuta ENASARCO i soli rimborsi delle somme eventualmente anticipate dall’agente in nome e per conto della ditta mandante, debitamente documentate.
L’aliquota applicabile per il 2017, pari al 15,55%, è destinata ad aumentare ulteriormente: è infatti previsto, nel succitato Regolamento, che per gli anni successivi assuma i seguenti valori: 16% nel 2018, 16,50% nel 2019 ed infine 17% nel 2020.
Quanto ai minimali e massimali ENASARCO relativi al 2017, per il momento valgono quelli del 2016, ai quali dovrà poi essere applicata la rivalutazione ISTAT, dato, questo, che sarà conosciuto a febbraio 2017.
Particolare attenzione dovrà essere dedicata all’atto dei conteggi, ricordando che l’aliquota del 15,55% dovrà essere applicata sulle provvigioni maturate nel 2017. Vale infatti il criterio di competenza, pertanto nell’eventualità di fatturazione di provvigioni relative al 2016 – si pensi ad un premio produzione – nel 2017, essendo la competenza del 2016 su tale valore la trattenuta ENASARCO dovrà essere calcolata ancora con l’aliquota del 2016, ovvero 15,10%.
INPS Gestione Separata
Mentre per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né siano pensionati si applica l’aliquota ridotta del 25,72% per gli altri scritti in via esclusiva quali amministratori e collaboratori coordinati continuativi (call-center outbound) l’aliquota aumenta di un punto rispetto l’anno 2016 attestandosi al 32,72% e salirà all’ultimo gradino previsto nel 2018 al 33,72%.
Ricordiamo che all’aliquota base si deve aggiungere per gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS l’aliquota dello 0,72 per il finanziamento delle prestazioni minori (malattia/maternità).
Possiamo quindi riassumere i vari aumenti succeduti negli anni nella seguente tabella :
ANNO |
Partite IVA iscritte in via esclusiva | Altri iscritti in via esclusiva | Pensionati e iscritti anche ad altra gestione |
2013 | 27,72% | 27,72% | 20% |
2014 | 27,72% | 28,72% | 22% |
2015 | 27,72% | 30,72% | 23,50% |
2016 | 27,72% | 31,72% | 24% |
2017 | 25,72% | 32,72% | 24% |
2018 | 25,72% | 33,72% | 24% |
INPS Contributi Commercianti
Anche l’aliquota INPS gestione commercianti ed artigiani aumenta nel 2017 attestandosi dal 23,10% al 23,55% a cui i commercianti dovranno aggiungere il contributo aggiuntivo dello 0,09%, per l’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale (rottamazione dei negozi o delle licenze).
L’aliquota salirà anche nel 2018 arrivando al limite stabilito del 24%. Per conoscere l’importo del contributo fisso minimo (nel 2016 era 15.548,00 euro) che determina la rata trimestrale si deve attendere la circolare annuale dell’INPS che individua la retribuzione minima giornaliera, utilizzata come base di calcolo.
Le scadenze delle 4 rate sono 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre e 16 febbraio 2018, per il versamento dei contributi dovuti sul minimale di reddito.
Variazione codice tributo
Con la risoluzione n. 13E del 17/03/2016 l’Agenzia delle Entrate ha eliminato alcuni codici tributo a partire dal 2017 raggruppandoli in altri codici.
Di uso comune segnaliamo l’eliminazione del codice 1038 relativo alle ritenute su provvigioni per agenzia, mediazione e procacciamento che transita nel codice 1040, e l’eliminazione del codice 1004 relativo alle ritenute su redditi assimilati di lavoro dipendente che viene sostituito dal codice 1001.
Dal primo gennaio 2017 non è più possibile utilizzare questi codici, pertanto le ritenute operate nel mese di dicembre sulle provvigioni ad agenti e mediatori andranno versate con il codice 1040 nonostante siano di competenza 2016.
Per l’elenco completo dei codici sostituiti è possibile prelevare la risoluzione ministeriale qui.