Possibilità di utilizzare l’ incremento del 40% dell’ammortamento anche nel 2017 ed in più un iperammortamento con un incremento del 150%.
Il superammortemanto, che ricordiamo è stato introdotto con la Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), si concretizza in una maggiorazione (dal punto di vista fiscale), per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, nella misura del 40% del costo relativo a beni materiali strumentali nuovi acquistati nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 ed il 31 dicembre 2016. La maggiorazione fa esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria (Leasing), e si sostanzia dunque, in una quota di costo maggiormente deducibile dal reddito d’imposta esclusivmente ai fini fiscali e non ai fini civilistici.
Per il 2017 , con la legge di stabilità appena approvata (articolo 1 commi da 8 a 13), il legislatore fiscale ha inteso prorogare il superammortamento, stabilendo che l’aumento del 40% delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione di beni strumentali introdotto dalla richiamata Legge di Stabilità per il 2016 (commi 91-97) a fronte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché per quelli in veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività dell’impresa è prorogata con riferimento agli acquisti effettuate entro il 31 dicembre 2017.
Inoltre, si prevede che la stessa agevolazione è ammessa altresì qualora i beni strumentali (nuovi) siano acquistati anche oltre il 2017 ma entro il 30 giugno 2018, a condizione che (da soddisfare congiuntamente):
- l’ordine di acquisto sia stato accettato dal fornitore entro il 31 dicembre 2017;
- entro il 31 dicembre 2017 siano stati corrisposti al fornitore acconti nella misura pari almeno al 20% dell’investimento.
Riguardo l’oggetto dell’investimento che da diritto all’agevolazione è utile precisare che deve sempre trattarsi di bene strumentale nuovo, intendendo come tale quello destinato ad essere utilizzato in maniera durevole ed atto ad essere impiegato come strumento di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa (Circolare 5/E del 19 febbraio 2015) ed inoltre contraddistinto dal requisito della novità (ossia non deve essere mai stato utilizzato né da parte del cedente, né da parte di alcun altro soggetto).
Altra precisazione fondamentale da fare è che, con riferimento all’acquisto di veicoli nuovi, il superammortamento è riconosciuto solo se trattasi di veicoli strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa (ad esempio i taxi o destinati al noleggio) mentre ne sono esclusi quelli a deducibilità limitata (come, ad esempio, quelli degli agenti e rappresentanti), non è possibile quindi applicare la maggiorazione agli autoveicoli parzialmente deducibili.
Come già anticipato, oltre a prorogare il superammortamento, è istituito un ulteriore beneficio fiscale legato a nuovi investimenti, ossia l’iperammortamento con cui è riconosciuta una maggiorazione (fiscale) del 150% del costo di acquisto di beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0. In particolare deve trattarsi di investimenti in beni strumentali nuovi tra quelli inclusi nell’allegato A della Legge di Stabilità 2017. Anche in tal caso per aver diritto alla maggiorazione, è necessario che l’investimento sia eseguito entro il 31/12/2017 (o entro il 30/06/2018 a condizione che l’ordine sia stato accettato entro il 31/12/2017 ed entro questa data sia stato anche versato almeno il 20% a titolo di acconto).
Infine, per i soggetti che beneficiano dell’iperammortamento e che nello stesso periodo eseguono investimenti in beni immateriali strumentali, quali software funzionali (tra quelli inclusi nell’allegato B della manovra stessa) è possibile, su tali beni, beneficiare del superammortamento del 40% che la Legge di Stabilità 2016 non prevedeva fino ad oggi.
Per la fruizione dei benefìci sopra indicati, l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli nell’allegato A o all’allegato B è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Scarica allegato elenco beni agevolati.