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Opposizione alla comunicazione dati sanitari

Il contribuente può manifestare la sua opposizione alla comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate anche solo per singole voci di spesa sanitaria.

L’art.3 comma 3 del D.Lgs 175/2014 e la successiva integrazione effettuata lo scorso mese di settembre 2016, prevede che ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata:

  • le aziende sanitarie locali;
  • le aziende  ospedaliere;
  • gli  istituti  di ricovero e cura a carattere scientifico;
  • i policlinici  universitari;
  • le  farmacie,  pubbliche  e  private;
  • i  presidi  di   specialistica ambulatoriale;
  • le strutture per  l’erogazione  delle  prestazioni  di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
  • gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei  servizi  sanitari; e
  • gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli  odontoiatri,
  • degli psicologi, di  cui alla Legge 18 febbraio 1989, n. 56;
  • degli infermieri, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 739;
  • delle ostetriche/i, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 740;
  • dei tecnici sanitari  di radiologia medica, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre  1994, n. 746;
  • gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della  Salute  di  cui  agli artt. 11, comma 7, e 13 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1997,  46;
  • le parafarmacie;
  • i veterinari;

comunicano al Sistema Tessera Sanitaria i  dati  relativi alle prestazioni erogate  nel  2015(anche per il 2016), a meno che il cliente non abbia espresso la sua opposizione alla comunicazione.

Il contribuente può manifestare la sua opposizione alla comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate anche solo per singole voci di spesa sanitaria.

-Come esercitare l’opzione –

L’opposizione viene manifestata con le seguenti modalità (provvedimento AE del 29 luglio scorso):

  1. nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
  2. negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale.

L’informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria.
Dal 1° ottobre dell’anno di riferimento al 31 gennaio dell’anno successivo, l’assistito, in alternativa alla modalità sopra richiamate , può esercitare l’opposizione, comunicando all’Agenzia delle Entrate, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza e gli altri dati anagrafici esposti nel modello disponibile al seguente percorso web del sito dell’Agenzia delle Entrate Home – Documentazione – Provvedimenti, circolari e risoluzioni – Provvedimenti – 2016 – Luglio 2016 – Provvedimenti del Direttore soggetti a pubblicità legale – Provvedimento del 29 luglio 2016 (pubblicato il 29/07/2016) che per comodità alleghiamo.

provvedimento
allegato

 

 

 

L’opposizione all’utilizzo dei dati relativi ad una tipologia di spesa comporta che le spese della tipologia selezionata e i relativi rimborsi non siano resi disponibili all’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

Per effettuare la comunicazione l’assistito può:
a) inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica che sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
b) telefonare al Centro di assistenza multicanale dell’Agenzia delle entrate mediante l’utilizzo dei numeri 848.800.444 – 0696668907 (da cellulare) – +39 0696668933 (da estero);
c) recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate e consegnare l’apposito modello di richiesta di opposizione di cui all’allegato 1 del presente provvedimento.

Se l’assistito utilizza le modalità di cui al punto a) e b) può inviare il modello di richiesta di opposizione di cui all’allegato sopra richiamato o fornire le informazioni necessarie in forma libera.
In tutti i casi di utilizzo del modello allegato al provvedimento del 29 luglio, alla richiesta occorre allegare copia del documento di identità, mentre nell’ipotesi di richiesta in forma libera è sufficiente indicare l tipo di documento di identità, il numero e la scadenza dello stesso.

– Successivo inserimento –

Il contribuente che ha manifestato l’opposizione alla comunicazione può provvedere a inserire le spese per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge.

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