Con il Decreto del Ministero delle Finanze del 16/09/2016, si amplia la categoria dei soggetti tenuti a comunicare i dati delle spese sanitarie relative ai contribuenti.
In particolare l’art.3 comma 3 del D.Lgs. 175/2014 prevedeva che ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri comunicano al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate dall’anno 2015.
Nuovi soggetti obbligati – Per effetto del decreto del 16/09/2016 sono altresì tenuti a comunicare i dati al Sistema Tessera Sanitaria gli iscritti agli albi professionali:
- degli psicologi, di cui alla Legge 18 febbraio 1989, n. 56;
- degli infermieri, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 739;
- delle ostetriche/i, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 740;
- dei tecnicisanitari di radiologia medica, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 746;
- gli esercenti l’artesanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n.46.
Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate, anche gli iscritti agli albi professionali dei veterinari provvederanno ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal Decreto del Ministero delle Finanze 6 giugno 2001, n. 289, nonché le parafarmacie per le spese sanitarie.
In pratica tutte le spese sostenute nei confronti dei soggetti sopra indicati troveranno allocazione nel 730 precompilato relativo al periodo d’imposta 2016
Resta ferma la possibilità per il cliente/contribuente di esercitare l’opposizione alla comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate, opposizione che comunque non comporterà per il contribuente il divieto di inserire successivamente in dichiarazione le spese per le quali aveva manifestato l’opposizione stessa. Per un approfondimento relativo all’opposizione del cliente vedi questa informativa.
L’abilitazione all’invio telematico dei dati di spesa sanitaria presuppone il censimento dei nuovi soggetti.
I nuovi soggetti obbligati alla comunicazione, devono richiedere le credenziali per l’invio dei dati di spesa sanitaria attraverso un processo di auto-accreditamento al Sistema TS da effettuarsi entro il 31/10/2016. Il soggetto (titolare della partita IVA dell’esercizio commerciale o il rappresentante legale della stessa, o il professionista sanitario iscritto all’albo) si collega sull’area di registrazione del portale Progetto Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) ed inserisce i suoi dati identificativi.
La richiesta di accreditamento può essere effettuata direttamente dal sito http://sistemats1.sanita.finanze.it/ al seguente percorso web del sito “Home – Sistema TS informa – 730 – Spese Sanitarie – Registrazione / Accreditamento al Sistema TS”.
Nella pagina seguente, il professionista deve scegliere per quale tipologia effettuare l’accreditamento.
Il sistema a questo punto richiederà i dati personali e nello specifico l’indirizzo PEC
Il Sistema TS accedendo agli elenchi resi disponibili dal Ministero della Salute e dalle Federazioni o dei Consigli Nazionali degli Ordini e dei Collegi Professionali, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del Decreto dell’1/9/2016 del Ministro dell’Economia e delle Finanze effettua la verifica delle suddette richieste e in caso di esito:
- positivo, attribuisce le credenziali di acceso al sistema inviandole via PEC al soggetto richiedente;
- negativo, ovvero di mancata comunicazione delle informazioni da parte degli “Enti di competenza”, comunica al soggetto richiedente l’impossibilità al rilascio delle credenziali.
La trasmissione dei dati sanitari dei clienti, deve avvenire sempre tramite il sito TS entro il 31/01/2017
In conformità con quanto previsto dall’articolo 2, comma 3 del Decreto 31/7/2015 del Mef (come da modifica del Decreto del 2 agosto 2016), i dati relativi alle spese sanitarie da comunicare al sistema tessera sanitaria possono essere tramessi anche per il tramite delle associazioni di categoria e dei soggetti terzi quali ad esempio i professionisti abilitati.
In pratica i dati delle spese sanitarie, una volta trattati e predisposti secondo le modalità stabilite dal decreto di cui sopra, possono essere trasmessi:
- direttamente dai soggetti/strutture/medici tramite i propri sistemi gestionali;
- per il tramite dei sistemi regionali;
- per il tramite di associazioni di categoria e soggetti terzi (intermediari fiscali abilitati ad Entratel), ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Mef del 31 luglio 2015.
Qual è la procedura da seguire ai fini del conferimento della delega al professionista?
Ebbene qualora il soggetto tenuto alla trasmissione dei dati sanitari, ad esempio un medico, intendesse delegare il proprio commercialista di riferimento, per il caricamento dei dati delle proprie fatture, ovviamente non può cedere al commercialista le proprie credenziali né la propria Tessera Sanitaria, ma deve attivare una apposita delega, tramite il sito internet www.sistemats.it.
Per attivare la delega il medico, dopo aver effettuato l’accesso deve cliccare su GESTIONE DATI DI SPESA 730 e poi, in alto a destra, su DELEGHE.
Comparirà la schermata riportata qui sotto.
Il medico/professionista dovrà inserire i seguenti dati:
- INDIRIZZO PEC: la casella di Posta Elettronica Certificata del proprio commercialista;
- CODICE FISCALE: Il codice fiscale del proprio commercialista;
- SEDE: la sede dello studio del commercialista;
Cliccare quindi su CONFERMA.
In particolare il Sistema TS verificherà che:
- il soggetto indicato disponga di una abilitazione valida come intermediario fiscale (soggetto abilitato ad Entratel);
- che vi sia una corretta corrispondenza tra indirizzo PEC del soggetto terzo così come fornito dal medico e il relativo codice fiscale indicato.
Alla verifica con esito positivo di entrambi i controlli, il Sistema TS invia all’indirizzo di posta certificata del soggetto terzo un link per il perfezionamento del processo di delega. In tale fase, il soggetto terzo in qualità di delegato, nell’accettare la delega garantisce il rispetto degli standard previsti dall’art. 3, comma 3 del D.Lgs. 175/2014 e riceve automaticamente dal sistema TS la notifica di abilitazione alla trasmissione dei dati di spesa sanitaria per conto del medico (delegante).
Il commercialista dovrà accettare la delega, da qui sarà abilitato a caricare i dati in nome e per conto del medico delegante.
Si segnala, per completezza di informazioni che la doppia modalità di trasmissione, medico e professionista, per spese differenti, è comunque possibile facendo attenzione ad evitare errori o duplicazioni che potrebbero determinare una errata e sanzionabile trasmissione dei dati delle spese.
Anche in caso di delega il medico rimane responsabile dei dati trasmessi.