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Voucher lavoro, nuove modalità di comunicazione

Con il Decreto Legislativo 185/2016 sono state introdotte nuove modalità di comunicazione a carico di imprese e professionisti per l’utilizzo dei voucher lavoro al fine di combattere fenomeni di abusivismo di questo strumento regolamentato dall’articolo 48 del Decreto Legislativo 81/2015.

Ricordiamo che le prestazioni  sono soggette ad un limite massimo economico che illustriamo nella tabella che segue e che tale limite va considerato con riferimento all’anno civile (1 gennaio – 31 dicembre).

I limiti
Il lavoratore 7mila* euro netti totali 2mila* euro netti per ciascun committente**
Se percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito: 3.000 euro complessivi per anno civile.
L’imprenditore commerciale o professionista 2mila* euro netti per ciascun lavoratore**
Altri settori produttivi, compresi gli enti locali 3.000 euro complessivi per anno civile, e nel limite (per gli enti pubblici) del patto di stabilità.
*Tali importi sono annualmente rivalutati sulla base dell’indice Istat, e i valori considerati sono netti. Per cui al lordo si parla di:
  • 2.693 euro lordi (con riferimento ai 2mila euro netti);
  • 9.333 euro lordi (con riferimento ai 7mila euro netti).
** se il lavoratore supera tale limite scatta la trasformazione in un contratto a tempo indeterminato.

Si ricorda, soprattutto, che proprio in considerazione di tale limite, il committente ha poi l’obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore. A tal fine, potrà richiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia ai voucher riscossi nell’anno che a quelli ricevuti dallo stesso o da altri committenti e non ancora riscossi.

Nel settore agricolo i voucher si applicano:

  • alle attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università;
  • se svolte a favore di produttori agricoli con volume d’affari non superiore a 7.000 euro, a condizione che i soggetti non fossero iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli (OTD).

Ciò detto, si segnala che non è possibile utilizzare il lavoro accessorio in caso di appalti sia di opere che di servizi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 81/2015 (tranne nel caso in cui fossero state individuate delle casistiche particolari da parte del MLPS).

Il decreto correttivo, entrato in vigore l’8 ottobre 2016, prevede che l’emissione dei voucher sia subordinata ad una procedura che permetta l’utilizzo dell’istituto solo a seguito di comunicazione, da effettuarsi almeno 60 minuti prima dello svolgimento della stessa, alla sede territoriale del neo Ispettorato Nazionale del Lavoro. Non risulta ancora attiva per motivi tecnici la comunicazione via SMS.

Con la sua prima circolare (01/2016), l’Ispettorato fornisce i primi chiarimenti sul nuovo adempimenti,    innanzitutto che la nuova comunicazione preventiva non fa venire meno l’obbligo per il committente di presentare la dichiarazione di inizio attività all’Inps, nel momento in cui si attiva il rapporto (nota 3337 del ministero del Lavoro del 25 giugno 2015, circolare Inps 149/2015).
I committenti che siano imprenditori non agricoli oppure professionisti (per quelli agricoli valgono regole in parte diverse), dovranno, quindi, fare la denuncia all’Inps per attivare il rapporto e poi, entro 60 minuti prima di ogni singola prestazione, inviare una email alle sedi territoriali dell’Ispettorato del lavoro, all’indirizzo della direzione competente per territorio, utilizzando quelli allegati alla circolare (i recapiti sono stati costruiti secondo il seguente schema: voucher.provincia@ispettorato.gov.it).
L’elenco non copre tutto il territorio nazionale, mancando gli indirizzi delle direzioni situate nelle Province autonome di Trento e Bolzano e della Sicilia, in ossequio alle particolari forme di autonomia amministrativa di cui fruiscono questi territori.
I messaggi e-mail (che, nel silenzio della circolare, potrebbero essere spediti mediante un indirizzo ordinario oppure una casella Pec) dovranno avere come oggetto il codice fiscale e la ragione sociale del committente.
Nel testo del messaggio dovranno, invece, essere riportati i dati del committente, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo della prestazione, il giorno di inizio della prestazione e l’ora di inizio e di fine della prestazione; non dovranno essere inseriti allegati.
Eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni già trasmesse dovranno essere comunicate con le stesse modalità.
La circolare non vieta l’invio di mail contenenti indicazioni per più lavoratori, limitandosi a ricordare che la comunicazione sia obbligatoria per «ogni singolo lavoratore» impiegato; pare possibile, quindi, che in caso di utilizzo di un gruppo di collaboratori nelle stesse condizioni di tempo e di luogo (per esempio gli steward utilizzati per gli eventi sportivi) si possa inviare una sola comunicazione, completa dei dati relativi a ciascuna prestazione.

Per definire qual’è la sede competente al fine di individuare la corretta casella email, la circolare della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, chiarisce che  “.. occorre riferirsi alla lettura del combinato  disposto di cui agli art. 410 e 413 cpc. Per cui, anche in linea con la finalità ispettiva, ci si deve riferire alla sede competente per il luogo ove la prestazione si è svolta”. Uno spunto di riflessione è dato dal riferimento alla  nota ministeriale n. prot. 14773/2016, la quale è entrata nel merito della competenza territoriale in materia di vigilanza. Ma comunque qualora la comunicazione non fosse effettuata alla sede facente riferimento al luogo ove si svolge la prestazione, bensì alla sede che ha competenza territoriale con riferimento alla sede legale dell’impresa, la Fondazione Studi reputa che ci sia una non assoggettabilità a sanzione del datore di lavoro da parte degli organi ispettivi: in tal caso si ritiene utile ai fini della prova, la conservazione delle email trasmesse.

Qualora fossero violati gli obblighi di comunicazione, si applicherà la stessa disciplina prevista per la mancata comunicazione nel caso di lavoro intermittente, per cui:

  • in caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

Riepiloghiamo gli obblighi e alleghiamo il testo della mail che deve essere inviata.

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Per scaricare un file pdf con l’elenco degli indirizzi di posta da utilizzare ed il testo da inserire nella mail clicca qui.

 

 

 

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