Il Ministero del Lavoro con Nota 11885 ed a ruota l’INPS con il Messaggio n.2682 intervengono in merito alle sanzioni applicabili in caso di disconoscimento da parte degli organi ispettivi delle trasferte (e rimborsi) inseriti in busta paga.
Il Ministero chiarisce che gli ispettori, in caso di riscontro di trasferte non reali inserite in busta paga, oltre a dover recuperare la differenza contributiva e fiscale irrogheranno anche la sanzione per infedele registrazione sul LUL in quanto, questa sanzione è applicabile ogni qualvolta venga riscontrata una difformità tra la realtà dei fatti accertata da funzionari ispettivi e quanto registrato sul Libro Unico: ciò infatti determina una non corretta esposizione dell’imponibile contributivo.
Le sanzioni applicabili in materia di LUL sono :
– una sanzione amministrativa che va da 150 a 1.500 euro, se la violazione riguarda meno di 5 lavoratori;
– una sanzione amministrativa che va da 500 a 3.000 euro, nel caso in cui la violazione riguardi più di 5 lavoratori dipendenti o un periodo superiore a 6 mesi;
– una sanzione amministrativa che va da 1.000 a 6.000 euro, nel caso in cui la violazione riguardi più di 10 lavoratori dipendenti o un periodo superiore a 12 mesi;
Ricordiamo che il regime sanzionatorio di cui all’art. 39, comma 7, D.L. n. 112/2008, per infedele registrazione sul LUL può trovare applicazione nei casi in cui la registrazione del dato risulti sostanzialmente non veritiera:
• sia in ordine ai dati meramente quantitativi della stessa (es. differente retribuzione di fatto erogata o differente orario di lavoro/riposi effettivamente goduti);
• sia in ordine ai dati qualitativi non inerenti la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro ma alla scritturazione sul LUL di una causale o titolo fondante l’erogazione economica che non trovi riscontro nella concreta esecuzione della prestazione; sempre a condizione che dall’infedele registrazione sul LUL derivino ricadute sotto il profilo retributivo, previdenziale o fiscale.
Per chiarire quale sanzione sia applicabile prendiamo ad esempio il caso in cui vengano rilevate trasferte non eseguite per 5 mesi in un’azienda con 4 dipendenti, la sanzione applicabile è 150 euro (in quanto sotto i 5 lavoratori) per ogni mese riscontrato (5) quindi 750 euro.
In sede di emanazione di ordinanza ingiunzione l’ufficio legale applica il cumulo giuridico previsto dall’articolo 8, comma 2 della legge 689/1981 (sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo) e quindi una sanzione nel caso specifico di 450 euro.
Un ulteriore precisazione è d’obbligo in quanto per i mancati versamenti INPS e ritenute IRPEF sarà chiamata a rispondere la ditta, mentre per le sanzioni amministrative qui descritte l’articolo 6 della legge 689/1981 istituisce una solidarietà per il pagamento delle sanzioni verso :
– tutti i soci delle società di fatto e delle società in nome collettivo;
– tutti i soci accomandatari delle società in accomandita semplice ed in accomandita per azioni;
– tutti i componenti del Consiglio di amministrazione delle società per azioni e di quelle a responsabilità limitata.
Ma se una società ha N amministratori, verrano erogate N multe?
Sarebbe veramente svantaggioso!