Nuova procedure dimissione lavoratori
Dal 12 marzo, sarà operativa la nuova procedura di dimissioni e risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro e dell’eventuale revoca. La norma, che attua quanto previsto dall’articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo n. 151 del 2015 (c.d. Decreto Semplificazioni), prevede un’unica procedura che il lavoratore dovrà seguire per rendere efficaci le dimissioni, procedura che sarà esclusivamente telematica, abbandonando definitivamente la comunicazione cartacea.
Vediamo cosa cambierà, per i lavoratori e le aziende, dal 12 marzo 2016.
Lavoratori coinvolti:
Cominciamo con dire che sono coinvolti solo i dipendenti privati, in quanto il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 12 del 4 marzo 2016, ha ritenuto non applicabile la norma ai dipendenti pubblici, in quanto, a suo dire, la pratica delle c.d. “dimissioni in bianco” non è presente nell’ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni.
Oltre ai dipendenti pubblici la nuova procedura non si applica a :
- rapporti di lavoro domestico (es. baby sitter, colf e badanti);
- recesso durante il periodo di prova;
- dimissioni e risoluzione consensuale prestate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino (in questo caso, è operativa la convalida da effettuare presso la Direzione del Lavoro);
- dimissioni e risoluzione consensuale effettuate nelle sedi c.d. “protette” (Direzione del Lavoro, sindacale e Commissione di Certificazione);
- lavoratori del settore marittimo (in quanto il contratto di arruolamento dei lavoratori marittimi è regolato da legge speciale del Codice della Navigazione).
Come effettuare la comunicazione:
La comunicazione telematica può essere eseguita direttamente dal lavoratore o per il tramite di soggetti terzi individuati direttamente nell’articolo 26 della norma in :
- Patronato;
- Organizzazione Sindacale;
- Ente bilaterale
- Commissione di certificazione
Come si nota sono esclusi i consulenti del lavoro ed i professionisti in genere, quindi lo studio non potrà in nessun modo procedere all’invio della comunicazione.
Nel caso in cui il lavoratore agisca in autonomia, deve:
a. richiedere il codice PIN INPS, accedendo al sito www.inps.it (sempreché non l’abbia già ottenuto in precedenza);
b. registrarsi al sito del Ministero del Lavoro, accedendo al sito www.cliclavoro.gov.it (sempreché non l’abbia già fatto in passato).