Si profila un nuovo adempimento dal 2016 per la rinuncia ai crediti vantati dai soci verso la società partecipata, in quanto viene istituito un ulteriore obbligo consistente in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il valore fiscalmente riconosciuto.
Per effetto dell’articolo 13 del decreto internazionalizzaione (Dlgs 147/2015) che è andato a modificare l’articolo 88 del TUIR inserendo il nuovo comma 4-bis, che prevede :
“La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito e’ assunto pari a zero.”
In genere i crediti sono rappresentati da finanziamenti erogati dal socio, il cui valore fiscale coincide con l’ammontare del credito, nonostante questo dal prossimo anno in caso ci si dimenticasse di comunicare con atto notorio il valore fiscale l’intera somma verrà considerata come ricavo, perdento quindi quella neutralità che sinora eravamo abituati a considerare.
L’adempimento è inserito all’interno di un articolo con titolo “perdite su crediti” e quindi potrebbe portare a ritenere che la norma sia applicabile esclusivamente alle società in cui i soci siano imprese e/o imprenditori nel cui bilancio sia iscritto il credito (finanziario o commerciale) verso la società partecipata. Si può ragionevolmente ritenere che la prescrizione riguardi anche le rinunce provenienti dai soci non imprenditori (circolare 52/E/2004) e ciò in quanto il nuovo comma 4-bis non fa alcuna distinzione in tal senso.