La Corte Costituzione conferma la validità dell’articolo 7, comma 4 D.L. 248/2007 (convertito nella Legge 31/2008)
Con la sentenza numero 51/2015 la Corte Costituzionale risponde al Tribunale di Lucca che aveva sollevato la questione di leggitimità costituzionale dell’articolo in oggetto in una causa promossa da un socio lavoratore verso la propria cooperativa al fine di farsi riconoscere i trattamenti retributivi minimi previsti dai contratti CGIL-CISL-UIL rispetto a quanto applicato dalla società (contratto UNCI – CONFSAL).
Nella sostanza il Tribunale ordinario di Lucca ha chiesto alla Corte Costituzionale di verificare se l’articolo 7, comma 4 della Legge 31/2008 non sia in contrasto con l’articolo 39 della Costituzione che ricordiamo garantisce la libertà sindacale. Ebbene i giudici di merito si sono espressi asserendo che l’articolo in questione non va a ledere i diritti sindacali ma “si propone di contrastare forme di competizione salariale al ribasso, in linea con l’indirizzo giurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza (art. 36 Cost.) la retribuzione concordata nei contratti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative (fra le tante, la sentenza già citata della Corte di cassazione n. 17583 del 2014)“. La conseguenza è che le cooperative sono libere di applicare i contratti collettivi delle associazioni a cui aderiscono, ma devono corrispondere ai propri soci la retribuzione indicata nei contratti siglati dai sindacati “più rappresentativi”.
Per stabilire quali siano le organizzazioni “più rappresentative” il Ministero del Lavoro, ha individuato, nella Lettera circolare 1° giugno 2012, n. 10310 LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE e AGCI quelle a cui far riferimento ai fini dei contratti siglati, con le conseguenti controparti CGIL-CISL-UIL. Si può quindi dire che è stata messa la parola fine alla possibilità che le cooperative aderenti all’UNCI (ed anche per le molte non aderenti) possano continuare ad utilizzare nella sua interezza i contratti sottoscritti con CONFSAL sperando nel contempo di evitare contestazioni con gli organi di controllo. Evidenziamo come nel frattempo l’UNCI per contrasti interni, non abbia più rinnovato i contratti con CONFSAL, spostandosi verso CISAL con cui hai stipulato un contratto multi attività. Segnaliamo inoltre, come conseguenza della sentenza, che anche altri contratti, in cui non compare l’UNCI quale controparte non potranno essere applicati dalle cooperative ad esempio il contratto UGL – UNICOOP per la logistica.
Per chi come noi segue la questione da molti anni appare evidente come la sentenza non derimi tutti i dubbi su una legge istituita esclusivamente per contrastare dei salari che oggettivamente sono risultati, per certi settori contrattuali, al di sotto del minimo dell’equa retribuzione prevista dall’articolo 36 della Costituzione, ma che alla fine obbliga un unica tipologia societaria ad utilizzare un contratto collettivo unico. Quello che non ci appare coerente è che, attualmente, una Srl può applicare un contratto CONFSAL mentre una cooperativa è costretta ad utilizzare un contratto CGIL-CISL-UIL.
E’ vero che la Corte Costituzione, così come la legge, fa riferimento esclusivamente alle retribuzioni, ma dobbiamo considerare che ai sensi della legge 142/2001 la cooperativa è libera, ad esclusione della parte retributiva, di adattare il contratto collettivo secondo le proprie esigenze, all’interno del regolamento sociale. Quindi l’unico aspetto che deve essere seguito pedissequamente dalla società, (vedi circolare Ministero del Lavoro n. 10 del 18/03/2004) è la retribuzione indicata nel contratto collettivo. Avremmo inoltre preferito che l’attenzione si spostasse non tanto sul contratto applicato ma sulle metodologie di approvazione da parte dell’assemblea dei soci, ricordiamo infatti che il regolamento che individua il CCNL deve essere approvato dall’assemblea dei soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie (art. 2521 codice civile), ed in questa circostanza si sarebbe dovuto verificare se effettivamente la volontà dei soci fosse stata quella di pagarsi uno stipendio inferiore ovvero di perseguire uno scopo diverso. Alla fine quello che si deve verificare è se una società cooperativa che applica quel particolare contratto è nella sostanza una “vera” società, composta da soci che decidono a maggioranza in sede assembleare come vogliono lavorare, anziché imporre dall’alto una regola valida attualmente solo per loro.
Questo post mi trova oggettivamente in accordo. Nella
mia opinione il blog https://www.coopconsulco.it è
postodecisamanete in modo efficace, lo adoro. Bel lavoro
davvero, continuate così!
E allora perché si permette di applicarlo?quando viene presentata assunzione al ispettorato del lavoro perché non viene bloccata ?oggi le aziende assumono in bussola ma anche li viene indicato il contratto ma nessuno lo ferma questo è segno chiaro che non esiste un governo che applichi la legge e quindi siamo in completa anarchia
Gentile Antonio, è il regolamento interno della cooperativa che indica quale contratto nazionale viene applicato, il regolamento viene depositato entro 30 giorni dall’approvazione assembleare presso al DTL provinciale di competenza (ex ispettorato del lavoro), ed è qui che dovrebbero esservi i controlli. I singoli contratti di lavoro non vengono depositati all’ispettorato.
In genere il regolamento depositato viene archiviato chissà dove, tanto è vero che in caso di ispezione da parte dello stesso ispettorato viene sempre richiesto nuovamente alla cooperativa (ma come ? non è stato depositato presso di voi ?), bisogna poi verificare sempre cosa c’è scritto effettivamente, per superare l’ostacolo basta omettere UNCI e far riferimento solo al sindacato CISAL o CONFSAL (bisogna sempre essere in due per fare un contratto).
Devo dire che attualmente l’UNCI ha rinnovato pochi contratti, il cui livello di retribuzione applicato non si discosta molto da altri contratti, anche più rappresentativi, quelli vecchi ormai scaduti a mio avviso non sono più utilizzabili.
Ma la cosa più importante è che sono I SOCI della cooperativa che approvano il regolamento interno, e di conseguenza il contratto collettivo da applicare, quindi se si vuole cambiare non serve andare all’Ispettorato, ma è sufficiente convocare un’assemblea dei soci per deliberare in merito. Verificate il vostro statuto, una parte dei soci (in genere almeno 1/3) può richiedere al Consiglio di Amministrazione (o Amministratore Unico) di convocare l’assemblea per deliberare su un determinato ordine del giorno.
Rag. Moro
scusate non mi è chiaro… lo stato permette la sottoscrizione di un contratto (l’unci) e poi dice che non può essere applicato per una “circolare”? sembra un assurdo…
Inoltre bisognerebbe parlare di rappresentatività nella categoria. per le case di riposo ad esempio, non penso che vi sia utilizzato il ccnl delle coop sociali; forse è più utilizzato quello dell’AIOP. In tal caso quale contratto va applicato e chi lo stabilisce